Disciplina del regime orario dei professori e dei ricercatori

Emanato con D.R. n. 583 del 19/07/2013

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina, in coerenza con la normativa vigente e in particolare con quanto disposto dall’art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di modifica del proprio regime orario (tempo pieno e tempo definito) da parte dei professori, ricercatori e assistenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
  2. Ai fini del presente Regolamento, il termine “ricercatori” si riferisce sia ai ricercatori universitari che ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 2 - Presentazione delle domande e valutazione

  1. La domanda, motivata e indirizzata al Rettore, dovrà essere presentata all’ARU - Ufficio Personale Docente e CEL entro il 30 settembre dell'anno solare precedente all'anno accademico per il quale viene richiesto il cambio di regime orario. Solo in presenza di giustificati motivi di necessità o urgenza, si potranno prendere in considerazione anche domande pervenute oltre tale termine, purché presentate almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico cui si riferisce la domanda.
  2. La domanda, nel caso di richiesta di passaggio da tempo pieno a tempo definito, dovrà contenere anche la specifica delle attività didattiche e di ricerca precedentemente assegnate nonché l’impegno ad osservare le norme sull’incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e dai Regolamenti di Ateneo.
  3. La domanda verrà quindi trasmessa dall’Ufficio al Dipartimento di afferenza del docente affinché, entro un mese dalla trasmissione, esprima il proprio parere obbligatorio sulla modifica d’impegno tenendo in considerazione, tra i vari aspetti, la possibilità di adeguata sostituzione didattica e la consistenza dei docenti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o affini.
  4. La modifica del regime orario viene disposta dal Rettore tramite proprio decreto. La decorrenza è fissata dall’inizio dell’anno accademico e impegna il docente interessato al suo mantenimento per almeno un intero anno accademico. In ogni caso il docente dovrà continuare a garantire la propria presenza per lo svolgimento delle attività istituzionali nei limiti di cui al nuovo regime orario.

Art. 3 - Incompatibilità

  1. La condizione di professore, ricercatore o assistente a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto di Ateneo e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione [1]. 

Art. 4 - Norme finali e transitorie

  1. La presente disciplina si applica in ogni caso alle domande di modifica del regime orario presentate successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, fatto salvo quanto previsto in materia dall’articolo 6, comma 6, della legge 240/2010.

[1] Si confronti l’Articolo 44, comma 2, dello Statuto di Ateneo

Last update: 14/02/2024