Sicurezza negli appalti
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) viene specificatamente previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
È un documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa esterna, o a delle lavoratrici o lavoratori autonomi, nei luoghi in cui l’Università ha la disponibilità giuridica per lo svolgimento del contratto.
La responsabilità sull’elaborazione del DUVRI è del/della Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui al Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) in quanto nei contratti pubblici, il RUP una volta nominato, assume gli obblighi del datore di lavoro committente in merito al rispetto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Il SPPR fornisce consulenza al RUP avendo le competenze adatte alla valutazione del rischio e conoscendo i rischi aziendali.
Il DUVRI deve essere:
- redatto in fase preventiva alla stipula del contratto;
- redatto sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
- unico per tutti i contratti che comportino rischi tra loro interferenti.
Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle singole ditte affidatarie ed esecutrici o dei singoli lavoratori e lavoratrici autonome; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l’obbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il DUVRI fornisce alle ditte, a lavoratrici e lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate. Inoltre, nel documento devono essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare le interferenze tra attività lavorative, nonché la stima dei relativi costi per la sicurezza generati dalla gestione delle interferenze (costi non soggetti a ribasso). Il documento è dinamico e segue l’evoluzione del contratto, come indicato all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.
La mancanza del DUVRI, ove si renda necessaria la redazione, rende nullo il contratto.
Nel caso venga valutata la non necessità di redazione del DUVRI, tale eventualità deve essere esplicitata nei documenti del contratto; si devono inoltre comunque indicare i costi per la sicurezza, ovviamente con un importo pari a zero.
Il DUVRI può essere necessario anche nel caso che il contratto preveda l’impianto di cantieri temporanei con lavori non soggetti all'obbligo di designazione del coordinatore o della coordinatrice della sicurezza per la progettazione (CSP) e relativa stesura del Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC).
Invece, nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI” del D.Lgs. 81/08, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è generalmente necessaria la redazione del DUVRI, salvo casi molto particolari.
Sono normativamente (ex. Art.26 co.3bis DLgs.81/08) previste alcune tipologie di lavorazioni per le quali non è obbligatorio redigere il DUVRI. Non è previsto per:
- contratti di servizi di natura intellettuale
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata sia inferiore a 5 uomini/giorno (che equivalgono a 40 ore lavorative complessive in un anno), sempre che essi non comportino i rischi di seguito indicati:
- presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici;
- atmosfere esplosive;
- ambienti confinati (D.P.R. 177/2011)
- amianto;
- rischio di incendio di livello elevato;
- rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.
- che espongono a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a metri 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a metri 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
- che espongono al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
- che espongono a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute di chi lavora oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori e lavoratrici dalle radiazioni ionizzanti.;
- in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione;
- che espongono ad un rischio di annegamento;
- in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- subacquei con respiratori;
- in cassoni ad aria compressa;
- comportanti l’impiego di esplosivi;
- di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Tenuto conto della complessità insita nell’elaborazione del DUVRI si rimanda alla procedura e alla modulistica di riferimento dove vengono descritti i flussi e gli attori del processo, in una successione di eventi necessari per arrivare all’emissione del DUVRI da parte del Committente. Vengono anche descritte le due differenti procedure (“ordinaria” o “speciale”) a seconda del tipo di procedura di affidamento contrattuale scelta.
Inoltre, è stato predisposto un form che aiuta ad effettuare una valutazione preliminare sulla necessità di redigere il DUVRI e, se necessario, quale procedura seguire.
Materiali utili