Sicurezza nei luoghi di lavoro

Sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL)

Il Sistema di Gestione della Sicurezza nei luoghi di Lavoro (SGSL) definisce le modalità per individuare le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica dell’Università nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

In generale, tale sistema si propone di:

  • contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro reale e percepita;
  • essere un sistema partecipato e consapevole da parte del personale, anche non dipendente, e dagli studenti e studentesse presenti nei luoghi di lavoro, in rapporto al proprio ruolo e alle responsabilità assunte;
  • aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’organizzazione; 
  • migliorare l’immagine interna ed esterna dell’Università;
  • ridurre progressivamente i costi complessivi della SSL compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.).

Il SGSL attualmente vigente è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2014. A partire dal 2023, facendo seguito alle relative sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, l’Ateneo è impegnato nel rivedere l’attuale impostazione per addivenire ad un SGSL conforme alla norma Uni En Iso 45001 con certificazione di parte terza.
Al momento l’attività di certificazione interesserà l’Amministrazione Centrale ed il Campus Scientifico di Via Torino (DAIS, DSMN, CIS), per essere poi esteso a tutto l’Ateneo.

Il sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)

Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (di seguito denominato SGSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale finalizzata a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio.
L’obiettivo è prevenire l’insorgere di incendi, limitarne le conseguenze e garantire la sicurezza delle persone, dei beni e dell’ambiente in caso di emergenza.
Il SGSA è uno strumento previsto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), che consente una gestione proattiva e sistematica della sicurezza antincendio, contribuendo a ridurre il rischio e a garantire il rispetto della normativa vigente.
L’SGSA si divide in: SGSA in esercizio e SGSA in emergenza.

Rappresenta l'insieme delle attività pianificate e continuative volte a prevenire l’insorgere di incendi e a garantire un livello adeguato di sicurezza durante il normale svolgimento delle attività lavorative.
Comprende le verifiche periodiche di sorveglianza effettuate dagli Addetti alle Squadre di Emergenza (ASE). Consulta la checklist in esercizio.

Si riferisce all'insieme delle misure operative e gestionali da attuare in caso di incendio o altra emergenza per limitare i danni, evacuare in sicurezza le persone e agevolare l’intervento dei soccorsi.
Comprende:

Gestione infortuni e incidenti

La gestione di un evento avverso sul luogo di lavoro richiede tempestività e precisione. A seconda della gravità dell'evento e della durata della prognosi medica, si attivano diversi obblighi di legge e flussi di controllo.
Innanzitutto, è fondamentale classificare correttamente l'evento per attivare le procedure di prevenzione:

  • incidente: evento non pianificato che non provoca lesioni. Viene distinto in:
    • danni materiali: nessun coinvolgimento di persone, solo cose/attrezzature;
    • incidente near-miss (quasi-infortunio): evento che per pura fatalità non ha colpito nessuno (es. caduta di un carico in una zona dove non c'erano operatori). Va sempre segnalato per prevenire infortuni reali;
  • infortunio: evento che provoca lesioni alle persone. Viene distinto in:
    • medicazione (primo soccorso): diagnosi inferiore o pari a 3 giorni. Gestita internamente con i presidi di ;
    • infortunio con prognosi: diagnosi superiore a 3 giorni. Comporta la denuncia all’INAIL e l'avvio degli iter legali.

Per la gestione amministrativa e previdenziale degli infortuni è necessario fare riferimento all’ufficio ARU - Settore Previdenza.

La durata della prognosi (i giorni di astensione dal lavoro indicati nel certificato medico) attiva diversi procedimenti, di seguito indicati:

  • oltre i 3 giorni (obbligo denuncia INAIL): se la prognosi è superiore a tre giorni (escluso quello dell'evento), il Datore di Lavoro deve inoltrare la denuncia di infortunio all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato;
  • fino a 20 giorni (lesione lievissima): pur comportando gli obblighi INAIL, la lesione è considerata lievissima;
  • fino a 21 a 40 giorni (lesione lieve): pur comportando gli obblighi INAIL, la lesione è considerata lieve;
  • oltre i 30 giorni (monitoraggio SPISAL Veneto): per le aziende del territorio regionale, lo SPISAL Veneto monitora con particolare attenzione gli infortuni che superano il mese di prognosi, attivando spesso verifiche ispettive a campione per analizzare le cause e le dinamiche dell'accaduto;
  • oltre i 40 giorni (lesione grave e Pubblico Ministero): oltre i 40 giorni la lesione è definita grave. Il medico ha l'obbligo di trasmettere il referto alla Procura della Repubblica (Pubblico Ministero). Lo SPISAL opera su mandato del Pubblico Ministero con obbligo di intervento.

Se subisci un infortunio, anche se di lieve entità,segui questi passaggi obbligatori:

  1. segnalazione immediata
    Il primo dovere è informare immediatamente il tuo superiore diretto (Responsabile, Preposto o Dirigente). La mancata segnalazione immediata può farti perdere il diritto all'indennità INAIL per i giorni precedenti alla segnalazione stessa.
    Anche per i "Near-Miss": Segnalare anche gli incidenti senza lesioni (quasi-infortuni) è importante per permettere all'Ateneo di mettere in sicurezza l'area. Come? Usando il QR-CODE presente su ogni presidio;
  2. ricorso a cure mediche e certificazione
    Se l'infortunio richiede cure che vanno oltre la semplice medicazione autonoma devi recarti al Pronto Soccorso o dal medico curante.
    Fondamentale: È un tuo dovere fornire al medico i dati necessari (partita IVA/CF dell'Ateneo, settore di impiego, dinamica dell'evento) affinché possa emettere il certificato medico di infortunio telematico;
  3. trasmissione del codice identificativo
    Una volta ottenuto il certificato, il medico lo invia telematicamente all'INAIL:
    • hai il dovere di comunicare immediatamente all'Ufficio ARU-Previdenza il numero identificativo del certificato (codice univoco di 12 cifre), la data di rilascio e i giorni di prognosi;
    • senza questo codice, il datore di lavoro non può inoltrare la denuncia INAIL entro le 48 ore previste dalla legge, rischiando pesanti sanzioni.
  4. rispetto della prognosi e reperibilità
    Durante il periodo di inabilità temporanea:
    • non puoi riprendere il lavoro prima della scadenza della prognosi, anche se ti senti meglio, a meno che non venga emesso un certificato di "rettifica" (chiusura anticipata) da un medico;
    • hai il dovere di sottoporti alle visite di controllo dell'INAIL e di rispettare le fasce di reperibilità (non valgono le fasce orarie della malattia comune - la competenza è INAIL non INPS) per consentire l'accertamento del tuo stato di salute;
    • se la tua assenza supera i 60 giorni ricordati che per riprendere l’attività è necessario avvisare il Medico Competente e prendere contatti con il Settore Organizzazione
  5. collaborazione all'indagine interna
    Il lavoratore deve collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per ricostruire la dinamica dell'evento. Questo serve a:
    • individuare le cause tecniche o organizzative;
    • prevenire che l'evento si ripeta;
    • verificare se è necessario reintegrare i presidi (es. tramite il QR-code sulle cassette di primo soccorso).

Gestione dei presidi di sicurezza

Per i presidi di sicurezza (cassette di primo soccorso e armadietti per sversamenti chimici) in Ateneo è prevista una manutenzione semestrale.
Per garantire la massima sicurezza, l'Ateneo ha aggiunto alla gestione ordinaria dei materiali di emergenza, la possibilità di:

  • segnalazione per reintegro cassette e armadietti: in caso di utilizzo di materiale da cassette di primo soccorso o armadietti per sversamenti chimici, è importante dare segnalazione per il reintegro;
  • segnalazione prelievo di materiale o necessità di manutenzione: su ogni presidio è presente un QR-Code. Inquadrandolo, è possibile segnalare immediatamente il prelievo di materiale o la necessità di manutenzione, garantendo che il presidio sia sempre pronto all'uso.

Gestione dei rifiuti

La normativa di riferimento, storicamente definita, è il D.Lgs. 152/06 oggetto di successivi aggiornamenti e modifiche.

Preliminarmente, va considerato che all’interno degli ambienti universitari cafoscarini è presente la raccolta differenziata gestita come nei contesti residenziali tradizionali e quindi considerati come rifiuti assimilati agli urbani. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina La raccolta differenziata.

Qualora si tratti di rifiuti provenienti da attività produttiva, come quelli legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) oppure da laboratori didattici o di ricerca, questi vengono denominati rifiuti speciali, e vengono gestiti da aziende autorizzate al recupero o allo smaltimento. A questa tipologia di rifiuti non si può applicare la raccolta differenziata.
I rifiuti speciali si suddividono, a loro volta, in rifiuti speciali pericolosi e in rifiuti speciali non pericolosi, classificati secondo il cosiddetto Codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).
La loro gestione avviene attraverso specifici contratti, in capo all’Area Servizi Immobiliari ed Edilizia - Ufficio Servizi Ausiliari (ASIE) e al Centro Interdipartimentale di servizi per le discipline Sperimentali (CIS).