Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Nell’ambito della tutela della salute nei luoghi di lavoro, la figura di riferimento è il Medico Competente che effettua anche la Sorveglianza Sanitaria.

I compiti e le attività sono descritte nell’art. 25, nell’art. 41 e 42 del D.Lgs. 81/08.

La Sorveglianza Sanitaria è dunque l’attività volta a tutelare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali. Si concretizza con lo svolgimento delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria nei confronti del rischio lavorativo.

Qualora dalla valutazione dei rischi vengano individuati e valutati rischi collegati alle radiazioni ionizzanti, la corrispondente figura del Medico Competente assume la denominazione di Medico Autorizzato e la normativa di riferimento è il D.Lgs. 101/2020. In tal caso, sempre per il D.Lgs. 101/2020, nell’ambito della valutazione dei rischi è necessario nominare l’Esperto di Radioprotezione (EdR).

La Sorveglianza Sanitaria viene attivata in presenza dei seguenti rischi: videoterminalisti, movimentazione manuale dei carichi, rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio campi elettromagnetici, rischio radiazioni ottiche, rischio da agenti chimici, rischio da agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, rischio amianto, rischio agenti biologici e lavoro notturno.

Inoltre, è obbligatoria nel caso di lavoratori disabili e lavoratrici in gravidanza.

Tenuto conto delle molteplici attività che vengono condotte nell’ambito dei laboratori didattici e di ricerca nonché nelle attività outdoor, la Sorveglianza Sanitaria può essere attivata anche a favore della comunità studentesca, incluso chi segue un dottorato o ha un assegno di ricerca, qualora risulti applicabile il D.M. 363/1998. 

La Sorveglianza Sanitaria comprende: la visita medica preventiva, la visita medica periodica, la visita medica in occasione del cambio della mansione o della cessazione del rapporto di lavoro nonché alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

È fondamentale ricordare che, per la maggior parte dei rischi del D.Lgs. 81/08, la periodicità della visita medica periodica è stabilita dal Medico Competente in funzione del Protocollo Sanitario aziendale (che tiene conto della valutazione del rischio, dell'età e delle condizioni di salute del lavoratore).

Sulla base delle risultanze, il Medico Competente esprime il proprio giudizio di idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea oppure inidoneità permanente.

La visita medica può essere effettuata anche su richiesta specifica del lavoratore o della lavoratrice.