Assemblea della Rappresentanza studentesca
Emanato con D.R. n. 613 del 07/08/2013, modificato con D.R. n. 315 del 26/03/2021, con D.R n. 897 del 28/10/2022, con D.R. n. 908 del 1/08/2023 e con D.R. n. 1046 del 8/10/2024.
In vigore dal 05/05/2025.
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - Finalità dell’Assemblea della Rappresentanza Studentesca
- L’Assemblea della Rappresentanza Studentesca – di seguito anche denominata ARS o Assemblea – è l’Organo collegiale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti iscritte e iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- L’ARS svolge le sue funzioni, assegnatele ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di Ateneo, con le seguenti finalità:
- difendere, tutelare ed estendere i diritti e gli interessi della comunità studentesca dell’Ateneo;
- promuovere e diffondere con i mezzi a sua disposizione la cultura, la democrazia, il lavoro e il rispetto reciproco come valori portanti della vita studentesca;
- esprimere il proprio parere obbligatorio sui Regolamenti e gli argomenti individuati dallo Statuto e proporre eventuali modifiche;
- proporre collaborazioni con associazioni, comitati, fondazioni, enti pubblici e privati per l’attuazione di attività studentesche, di concerto con l’Ateneo, e proporre la stipula di convenzioni.
Art. 2 - Funzioni dell’Assemblea della Rappresentanza Studentesca
- L’ARS esprime pareri su:
- le revisioni al Regolamento Generale di Ateneo, il Codice etico e di comportamento;
- il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il Regolamento didattico di Ateneo;
- la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
- le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.
- L’ARS designa:
- il difensore della componente studentesca;
- le rappresentanze studentesche di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
- i responsabili e i componenti delle commissioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.
- Essa elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti e svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- Garantisce un costante canale di comunicazione e informazione con la componente studentesca, utilizzando gli strumenti istituzionali ritenuti più idonei e ampliandoli durante il proprio mandato;
- L’Assemblea inoltre:
- organizza, almeno una volta all’anno, un’assemblea rivolta a tutta la componente studentesca dell’Ateneo;
- incontra periodicamente i membri delle commissioni e i titolari di funzioni nominati dall’Assemblea stessa;
- incontra almeno una volta all’anno le figure istituzionali d’Ateneo d’interesse per la comunità studentesca, quali il Difensore della componente studentesca e il Prorettore competente.
Art. 3 - Composizione dell’Assemblea della Rappresentanza Studentesca
- L’ARS è composta dalle studentesse elette e dagli studenti eletti:
- in Senato Accademico;
- in Consiglio di Amministrazione;
- nei Consigli di Dipartimento;
- nelle Giunte delle Scuole interdipartimentali e del Centro Interdipartimentale Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali.
Titolo II - La Presidenza
Art. 4 - Funzioni della Presidenza
- Il Presidente dell’Assemblea della Rappresentanza studentesca esercita le seguenti funzioni:
- convoca e presiede le riunioni dell’ARS;
- intrattiene in via principale i rapporti con gli uffici amministrativi e con gli organi di governo dell’Ateneo;
- rappresenta l’ARS all’interno e all’esterno dell’Università, rispettando l’indirizzo espresso dall’Assemblea;
- nomina un segretario verbalizzante per ogni seduta in assenza del Segretario Generale;
- garantisce il corretto flusso informativo all’interno dell’ARS.
Art. 5 - Vincoli alle funzioni della Presidenza
- Il Presidente:
- esercita le sue funzioni nei termini stabiliti dal presente Regolamento, di cui è garante;
- non ha ruolo di rappresentanza politica, intesa come qualsivoglia forma di sovranità all’interno dell’Ateneo.
Art. 6 - Elezione della Presidenza
- Ai sensi dell’art. 90 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, l’ARS elegge, all’interno della rappresentanza studentesca in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione (Organi Maggiori), il Presidente dell’Assemblea.
- La carica di Presidente ha mandato per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto. La carica non è rinnovabile fatta eccezione per colui che abbia ricoperto precedentemente il ruolo per uno scorcio di mandato inferiore a 9 mesi. L’incarico viene meno in caso di decadenza dalla carica negli Organi Maggiori.
- La prima seduta dell’ARS è convocata e presieduta dal Decano, ossia la persona eletta dalla comunità studentesca in Senato Accademico con il maggior numero di preferenze individuali. La seduta avrà all’ordine del giorno l’elezione del Presidente.
- L’elezione del Presidente avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- Nella prima votazione risulta eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- Nel caso in cui nessun candidato sia stato eletto, si procede a una seconda votazione. Nella seconda votazione risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta delle preferenze dei presenti.
- Nel caso in cui ancora nessun candidato ottenga un numero di voti sufficiente per essere eletto si procede a una terza votazione con la medesima modalità della seconda.
- Nel caso in cui nessun candidato ottenga un numero di voti sufficiente per essere eletto, si procede a ulteriori votazioni: in tale caso, fermo il quorum strutturale della maggioranza degli aventi diritto, viene eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 7 - Revoca della Presidenza
- L’Assemblea ha la facoltà di revocare la nomina del Presidente prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza, non prima però che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata via mail per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Organi Collegiali e al Presidente stesso da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
- Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Presidente corrisponde ai quattro quinti degli aventi diritto. Il Presidente viene revocato da un numero di voti di sfiducia corrispondenti ai due terzi degli aventi diritto.
Art. 8 - Decadenza della Presidenza
- Qualora il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della scadenza del suo mandato per dimissioni, per revoca o per decadenza dalla carica principale, esso viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
- Il Vicepresidente Vicario ha il dovere di convocare entro 14 giorni l’ARS affinché proceda all’elezione della nuova Presidenza, secondo le modalità di cui all’articolo 6 “Elezione della Presidenza”.
- Mentre la carica di Presidente è vacante, il Vicepresidente Vicario assume ad interim il ruolo spettante alla Presidenza.
Titolo III - Il Comitato Esecutivo
Art. 9 - Funzioni
- Il Comitato Esecutivo rappresenta la funzione esecutiva dell’ARS.
- Esso ha il compito di supportare la Presidenza nello svolgimento delle sue funzioni istruendo i lavori delle sedute dell’ARS e altre attività che la riguardino. Garantisce e monitora l’attuazione delle deliberazioni dell’ARS.
- Il Comitato Esecutivo non ha facoltà deliberativa o decisionale in vece dell’Assemblea, di cui costituisce un organo interno, se non nei casi previsti dal presente Regolamento.
Art. 10 - Composizione del Comitato Esecutivo
- Il Comitato Esecutivo è composto da:
- il Presidente dell’ARS: presiede le sedute e le attività del Comitato Esecutivo;
- due Vicepresidenti: supportano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e coordinano specifiche attività dell’Assemblea. Il Comitato Esecutivo ovvero l’ARS tutta possono incaricare la Vicepresidenza di deleghe tematiche specifiche;
- il Segretario Generale: detiene la delega amministrativa con riferimento ai lavori dell’ARS, è di norma incaricato della stesura dei verbali delle sedute dell’ARS e della loro sottoscrizione, cura congiuntamente al Presidente la redazione dell’Ordine del Giorno delle sedute.
- i rappresentanti della componente studentesca negli Organi Maggiori, che ne fanno parte di diritto.
Art. 11 - Convocazione del Comitato Esecutivo
- Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’ARS.
- Il Comitato Esecutivo viene convocato di norma una volta al mese, al fine di aggiornarsi sugli affari correnti e organizzare il lavoro dell’Assemblea.
Art. 12 - Elezione della Vicepresidenza
- I due Vicepresidenti sono eletti nella stessa seduta in cui si elegge la Presidenza.
- I Vicepresidenti restano in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che li ha eletti.
- Risultano eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti, fermo restando il quorum strutturale di cui all’articolo 6 “Elezione della Presidenza”.
- Qualsiasi componente dell’Assemblea può candidarsi alla Vicepresidenza.
- Il Vicepresidente che ottiene il maggior numero di voti al momento dell’elezione esercita le funzioni di Vicario del Presidente, sostituendolo in via preferenziale nella gestione delle sedute del Comitato e dell’Assemblea.
Art. 13 - Nomina della Segreteria Generale
- Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente nella seconda seduta a partire dall’insediamento dell’ARS. Le funzioni di Segreteria nella seduta di insediamento sono svolte dall’Ufficio Organi Collegiali.
- Il Segretario Generale resta in carica per lo stesso periodo di tempo del Presidente che lo ha nominato.
- Qualsiasi componente dell’ARS può essere nominato alla Segreteria Generale.
- La carica è consecutivamente rinnovabile per una sola volta.
Art. 14 - Revoca della Vicepresidenza e della Segreteria Generale
- L’Assemblea ha la facoltà di revocare la nomina di un componente della Vicepresidenza prima della scadenza naturale, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso, non prima però che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del suo mandato.
- Non è possibile sfiduciare contemporaneamente entrambi i Vicepresidenti nella stessa seduta.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata via mail per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Organi Collegiali da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
- Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito al Vicepresidente su cui è votare la mozione di sfiducia corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Vicepresidente viene revocato da un numero di voti di sfiducia corrispondenti alla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
- Il Segretario Generale può essere revocato dal Presidente per fondati motivi e previa comunicazione all’Assemblea.
Art. 15 - Decadenza della Vicepresidenza e della Segreteria Generale
- Qualora venga meno dall’incarico per decadenza o dimissioni un Vicepresidente, si procede alla sostituzione della carica rimasta vacante secondo le stesse modalità di cui all’art. 12.
- Qualora venga meno dall’incarico per decadenza o dimissioni il Segretario Generale, il Presidente procede prontamente alla designazione del sostituto.
Titolo IV – Le Rappresentanze Studentesche negli organi di Ateneo
Art. 16 - Rappresentante nel Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, l’ARS designa un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo – di seguito denominato NdV – individuato tra le persone iscritte per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che abbiano presentato la propria candidatura in apposita procedura selettiva.
- L’elezione del Rappresentante nel Nucleo di Valutazione avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Viene eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. La preferenza è unica.
- Il Rappresentante resta in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto.
Art. 17 - Rappresentante nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, l’ARS elegge un rappresentante degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG.
- L’elezione del rappresentante nel CUG avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Viene eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. La preferenza è unica.
- Il Rappresentante resta in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto.
Art. 18 - Rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario
- L’elezione delle due rappresentanze nel Comitato per lo Sport Universitario avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando eletti i due candidati con il maggior numero di preferenze. La preferenza è unica.
- I rappresentanti restano in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che li ha eletti.
Art. 19 – Rappresentanti nelle Commissioni di selezione dei componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti/Studentesse
- Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, un componente di ogni Commissione di selezione dei componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-studenti è designato dall’Assemblea della Rappresentanza Studentesca. Il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- L’elezione si svolge per ogni singola Commissione in base al singolo Dipartimento o SELISI. Essa avviene a maggioranza semplice, risultano eletti per ogni Commissione un componente effettivo e uno supplente. Colui che ottiene il maggior numero di voti viene nominato membro effettivo. La preferenza è unica.
- I rappresentanti restano in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che li ha eletti.
Art. 20 – Rappresentanti nei Consigli delle Biblioteche
- Ai sensi del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, l’ARS designa un rappresentante degli studenti nel Consiglio di ciascuna Biblioteca di Ateneo. Il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- L’elezione si svolge per ogni singola Biblioteca. Ogni nomina si svolge a maggioranza semplice, risulta eletto lo studente che ottiene il maggior numero di voti.
- I rappresentanti restano in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che li ha eletti.
Art. 21 – Rappresentanti nella Commissione per le Attività formative autogestite dagli/dalle studenti/studentesse
- Ai sensi del Regolamento delle Attività formative autogestite dagli studenti, fanno parte della Commissione per le Attività formative autogestite dagli studenti – di seguito denominata Commissione - tre studenti componenti dell’ARS, designati dall’Assemblea. Il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando eletti i tre candidati con il maggior numero di preferenze.
- I rappresentanti restano in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che li ha eletti.
- L’incarico di rappresentante nella Commissione è incompatibile con lo status di associato ad un’attività formativa autogestita dagli studenti, come definite dal Regolamento delle Attività formative autogestite. È altresì stabilità l’incompatibilità tra l’incarico di rappresentante nella Commissione e di rappresentante negli Organi Maggiori.
Art. 22 - Rappresentante nel Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo
- Ai sensi del Regolamento del Centro Linguistico d’Ateneo, l’ARS elegge un rappresentante degli studenti nel Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo (di seguito CLA).
- L’elezione del rappresentante nel Consiglio Direttivo del CLA avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando eletto il candidato con il maggior numero di preferenze.
- Il Rappresentante resta in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto.
Art. 23 - Rappresentante nella Commissione Etica
- L’ARS elegge un rappresentante degli studenti nella Commissione Etica di Ateneo.
- L’elezione del rappresentante nella Commissione Etica avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando eletto il candidato con il maggior numero di preferenze.
- Il Rappresentante resta in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto.
Art. 24 - Rappresentante nel Consiglio Direttivo della Ca’ Foscari School for International Education
- L’ARS elegge un rappresentante degli studenti nel Consiglio Direttivo della Ca’ Foscari School for International Education.
- L’elezione del rappresentante nel Consiglio Direttivo della Ca’ Foscari School for International Education avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando eletto il candidato con il maggior numero di preferenze.
- Il Rappresentante resta in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto.
Art. 25 - Rappresentante nell’Eutopia Student Council
- Ai sensi dell’Eutopia Student Council regulation, la rappresentanza studentesca eletta in Senato Accademico accede di diritto al ruolo di rappresentante della comunità studentesca dell’Università Ca’ Foscari Venezia presso l’Eutopia Student Council, congiuntamente a un rappresentante di nomina della Consulta dei Dottorandi.
- In caso di non accettazione dell’incarico, l’ARS elegge tra i propri componenti la rappresentanza studentesca presso lo Student Council. Su indicazione dello Student Council, l’ARS tiene presente in via non vincolante che la rappresentanza inviata sia uno studente in un corso di Laurea e uno studente in un corso di Laurea magistrale al momento dell’elezione.
- L’elezione dei rappresentanti nell’Eutopia Student Council avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando vincenti le candidature con il maggior numero di preferenze. La preferenza è unica.
- I rappresentanti restano in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che li ha eletti.
Art. 26 - Rappresentante nel Comitato Direttivo dell’Osservatorio di Politica e Relazioni Internazionali
- Ai sensi del Regolamento dell’Osservatorio di Politica e Relazioni Internazionali, di seguito OPRI, l’ARS elegge un rappresentante degli studenti nel Comitato Direttivo dell’OPRI tra gli iscritti ai corsi di laurea nel settore di operatività del Progetto.
- L’elezione del rappresentante nel Comitato Direttivo dell’OPRI avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’elezione avviene a maggioranza semplice, risultando eletto il candidato con il maggior numero di preferenze.
- Il Rappresentante resta in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto.
Art. 27 - Commissione Elettorale delle elezioni studentesche
- Ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo, l’ARS elegge due rappresentanti degli studenti come componenti della Commissione elettorale delle elezioni studentesche.
- Tali rappresentanti non devono essere candidati o rappresentanti di lista alle elezioni studentesche.
- L’elezione dei rappresentanti nella Commissione elettorale avviene con voto segreto e il numero legale ai fini della validità del voto corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’elezione dei rappresentanti alla Commissione elettorale si svolge a maggioranza semplice, in cui vengono eletti i primi due candidati per numero di voti.
- L’incarico decade automaticamente con lo scioglimento della Commissione elettorale.
Art. 28 - Decadenza o revoca dalle cariche di Rappresentanza nominate dall’Assemblea
- L’Assemblea ha la facoltà di revocare prima della scadenza naturale l’incarico alle cariche di Rappresentanza di cui al presente Titolo, proponendo una mozione di sfiducia nei confronti della stessa, non prima però che siano trascorsi due mesi dall’inizio del suo mandato.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere presentata via mail per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Organi Collegiali da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea o dalla maggioranza del Comitato Esecutivo.
- Il numero legale della riunione nella quale si procede alla revoca del mandato conferito agli incarichi di Rappresentanza succitati corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il numero di voti di sfiducia corrisponde alla maggioranza assoluta delle aventi diritto.
- Qualora venga meno dall’incarico per decadenza o dimissioni delle Rappresentanze di cui l’Assemblea ha facoltà di nomina, l’ARS procede alla sostituzione della carica rimasta vacante secondo le stesse modalità con cui sono elette.
- Al presente articolo fa eccezione la rappresentanza studentesca nel Senato accademico che svolga il ruolo di rappresentante nell’Eutopia Student Council, per il quale non si prevede la possibilità di revoca.
Titolo V - Sedute dell’Assemblea della Rappresentanza Studentesca
Art. 29 - Convocazione dell’Assemblea
- L’Assemblea viene convocata dal Presidente con cadenza di norma mensile. Può venire convocata in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti o dalla maggioranza del Comitato Esecutivo.
- Il Presidente può elaborare una pianificazione delle sedute ordinarie in accordo con l’Assemblea.
- Ai sensi dell’art. 43, comma 1, dello Statuto di Ateneo, la seduta è ritenuta valida se è presente almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dalla legge, dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo o dal presente Regolamento un diverso quorum strutturale. In base a quanto disposto dall’art. 92, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, nel computo per determinare la maggioranza ai fini della validità della seduta non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato l’assenza per motivi di studio all’estero o mobilità internazionale, per motivi di salute, per obblighi formativi o per motivi di lavoro, inclusi tirocini curriculari.
- I rappresentanti sono tenuti a comunicare al Presidente la propria assenza almeno due giorni prima della seduta prevista.
- Il Presidente, ove constatasse la mancanza del numero legale, entro due giorni dalla seduta, ha facoltà di rinviarla ad altra data.
Art. 30 - Ordine del Giorno
- L’Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente di concerto con il Segretario Generale, che lo redigono tenendo conto delle richieste e delle esigenze espresse dall’Assemblea. Ai fini dell’inserimento all’Ordine del Giorno, le mozioni devono essere presentate con un testo definitivo entro e non oltre la mezzanotte del giorno in cui si riunisce l’Assemblea.
- Durante la seduta, è possibile inserire all’Ordine del Giorno qualunque argomento per ragioni di urgenza, previa deliberazione favorevole all’unanimità dei presenti. Non è mai concessa questa possibilità per i casi di elezioni e di deliberazioni in merito al presente Regolamento.
- Il Presidente può fornire comunicazioni all’Assemblea, anche senza la preventiva iscrizione all’ordine del giorno. Le comunicazioni del Presidente non danno luogo né a discussione né a voto.
Art. 31 - Votazioni
- Prima di procedere a qualunque votazione deve essere verificata la presenza del numero legale mediante appello nominale.
- Le votazioni, salvo i casi in cui sia diversamente previsto, avvengono con voto palese.
- La Presidenza ha la facoltà di tenere una votazione con voto segreto quando lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei componenti dell’ARS.
- Ogni votazione che abbia lo scopo di conferire incarichi di rappresentanza o di coordinamento alla componente studentesca, tranne l’istituzione e la composizione di commissioni, si svolge a scrutinio segreto. L’ARS può decidere all’unanimità di svolgere tali votazioni con voto palese, fatta eccezione per la nomina della Presidenza e della Vicepresidenza.
- Si considera approvato un argomento se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dalla Legge, dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo o dal presente Regolamento un diverso quorum deliberativo. Per tutti gli argomenti che richiedano la messa ai voti di due o più proposte o mozioni alternative, è approvata la proposta o mozione che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
- Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del Regolamento Generale d’Ateneo, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Nel caso in cui le astensioni superino i voti favorevoli e i voti contrari, l’argomento è respinto con possibilità di ripresentazione, su richiesta, nella seduta successiva.
Art. 32 - Verbale della seduta
- Di ogni seduta il segretario deve redigere il verbale, il quale deve riportare sinteticamente le proposte, i punti principali delle discussioni e il numero di voti.
- Ogni verbale viene sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente facente funzioni, e dal Segretario Generale.
- Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo, il verbale di ciascuna seduta viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.
- Quando il verbale è sottoposto all’Assemblea per l’approvazione, se non vi sono osservazioni, il Presidente prende atto dell’unanimità dei consensi e dichiara approvato il verbale. Se vi sono osservazioni, le correzioni si riportano nel verbale della seduta in cui è presentato per l’approvazione, quindi si passa all’approvazione da parte dell’Assemblea.
- Sul verbale è concessa la parola unicamente a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione, anche di voto.
- Ogni componente dell’Assemblea ha diritto che nel verbale sia integralmente trascritto il suo intervento e che sia altresì trascritta la sua dichiarazione di voto.
Art. 33 - Mozioni
- Ogni componente può presentare, nelle forme previste dall’articolo “Ordine del Giorno”, una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell’Assemblea.
- Durante la seduta, previa presentazione da parte del proponente, l’Assemblea discute la mozione e ha facoltà di emendamento della stessa prima della votazione. Qualora uno o più emendamenti non siano accettati dal proponente, l’Assemblea ha potere di discuterli al fine di trovare un punto d’incontro che ne rifletta la posizione collettiva. In caso di mancata sintesi, l’Assemblea vota l’accettazione o il rigetto dei singoli emendamenti a maggioranza semplice.
- Mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono essere oggetto di una sola discussione.
Art. 34 - Ordine delle sedute
- Le sedute dell’Assemblea possono essere aperte agli studenti dell’Ateneo.
- In caso di assemblea tumultuosa, il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta.
- Il Presidente ha facoltà di interrompere un intervento qualora valuti che esso non sia pertinente rispetto al punto all’ordine del giorno in discussione.
- Il Presidente ha facoltà di stabilire la durata degli interventi e di raccogliere le iscrizioni a parlare.
- In caso il Presidente rilevi da parte di un componente dell’ARS comportamenti ostativi, ha la facoltà di richiamarlo all’ordine o, al terzo richiamo, di espellerlo dalla seduta.
- Qualora la presenza del pubblico ostacoli lo svolgimento del lavoro dell’Assemblea, il Presidente ha la facoltà di disporre la continuazione a porte chiuse.
Titolo VI - Commissioni
Art. 35 - Commissioni permanenti
- Sono costituite le seguenti commissioni permanenti:
- Didattica e qualità;
- Spazi e sostenibilità;
- Pari opportunità e accessibilità;
- Diritto allo studio e contribuzione studentesca.
- Ogni commissione permanente è responsabile della raccolta delle informazioni e delle proposte di miglioramento negli ambiti di propria competenza.
- Le commissioni permanenti si organizzano e svolgono la loro attività autonomamente, aggiornando periodicamente l’ARS e, in ogni caso, laddove sia richiesto una loro relazione
Art. 36 - Composizione delle commissioni permanenti
- La composizione di ciascuna commissione permanente è rinnovata entro un mese dall’insediamento dell’ARS a seguito delle elezioni studentesche. Qualunque rappresentante dell’ARS può chiedere di partecipare ai lavori di una o più commissioni permanenti. All’interno delle commissioni permanenti possono altresì partecipare ai lavori studenti esterni all’Assemblea.
- L’ARS delibera la composizione nominale di ciascuna commissione permanente.
- I lavori di ciascuna commissione permanente sono presieduti da un responsabile, nominato dall’ARS. L’ARS ha la facoltà di revocare il ruolo di responsabile a maggioranza semplice.
- Almeno uno dei componenti deve far parte dell’ARS e le funzioni del Responsabile sono svolte da un membro dell’ARS.
- In caso di urgenza il Comitato Esecutivo ha la facoltà di deliberare la nomina di nuovi componenti di una commissione permanente. Il Presidente ha il dovere di informare l’ARS nella prima seduta utile, la quale ratifica la nomina del Comitato Esecutivo.
Art. 37 - Commissioni straordinarie
- Qualora lo ritenga necessario, l’ARS può istituire commissioni straordinarie su argomenti specifici.
- L’ARS stabilisce la durata e l’argomento di lavoro delle commissioni straordinarie.
- In qualsiasi momento l’ARS può deliberare, a maggioranza semplice, lo scioglimento di una commissione straordinaria.
- Le commissioni straordinarie si organizzano e svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto del loro operato all’ARS nei termini decisi all’atto della loro costituzione o qualora l’Assemblea ne faccia esplicita richiesta.
- La durata delle commissioni straordinarie non può protrarsi oltre la scadenza dell’ARS che le ha istituite.
Art. 38 - Composizione delle Commissioni straordinarie
- L’ARS delibera la composizione nominale di ciascuna commissione straordinaria.
- I lavori di ciascuna commissione straordinaria sono presieduti da un responsabile, eletto dall’ARS a maggioranza semplice. L’ARS ha la facoltà di revocare il ruolo di responsabile a maggioranza semplice.
- Almeno uno dei componenti deve far parte dell’ARS e le funzioni del Responsabile sono svolte da un membro dell’ARS.
- In caso di urgenza la Giunta Esecutiva ha la facoltà di deliberare la nomina di nuovi componenti di una commissione straordinaria. Il Presidente ha il dovere di informare l’ARS nella prima seduta utile.
Titolo VII - Principi transitori e finali
Art. 39 - Decadenza dalla carica di rappresentante e di componente dell’Assemblea
- Ai sensi dell’art. 45 comma 1 dello Statuto di Ateneo, l’assenza ingiustificata di un rappresentante nell’Assemblea per un periodo corrispondente a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
- Il Presidente ha l’incarico di verificare periodicamente la presenza dei componenti alle riunioni, sulla base dei verbali delle sedute approvate, in modo da constatare l’eventuale decadenza di taluno tra i componenti e di comunicarla ai competenti Uffici dell’Amministrazione, ovvero l’Ufficio Organi Collegiali e l’Ufficio Affari Generali.
- Non si considera ai fini della decadenza l’assenza giustificata legata a motivi di studio all’estero, per motivi lavorativi o per gravi motivi di salute certificabili, previa comunicazione al Presidente.
Art. 40 - Fondi dell’ARS
- L’ARS ha a disposizione annualmente un fondo, secondo le previsioni del Bilancio d’Ateneo, per l’esercizio delle funzioni assegnatele dal presente Regolamento.
- L’utilizzo dei fondi è subordinato all’avallo del Prorettore competente e del Dirigente dell’Area Affari Istituzionali.
- I fondi destinati alle attività dell’ARS sono gestiti dall’Area Affari Istituzionali.
Art. 41 - Designazione del/della difensore/difensora della componente studentesca
- Ai sensi del Regolamento sul Difensore della componente studentesca, l’ARS designa il nominativo, sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata competenza professionale, che viene nominato con decreto rettorale. La durata della carica viene stabilita dallo Statuto ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. Il Difensore viene individuato tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura in apposita procedura comparativa, il cui avviso definirà i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico.
- La votazione per l'individuazione del Difensore avviene con voto segreto a maggioranza assoluta dei presenti, fermo il quorum strutturale della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La preferenza è unica.
Art. 42 - Entrata in vigore del Regolamento dell’Assemblea
- Il presente Regolamento entrerà in vigore nel momento di insediamento dell’Assemblea nominata per il biennio accademico 2024/25-2025/26
Art. 43 - Modifiche al Regolamento dell’Assemblea
- Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Il nuovo Regolamento viene sottoposto al Senato Accademico, che lo approva a maggioranza assoluta.
Last update: 08/05/2025